TITOLO I
Costituzione - Sede - Insegne - Confini - Scopo
Art. 1)
È costituita un’Associazione denominata CONTRADA DEL CASTELLO
Art. 2) L’Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro.
Art. 3) Essa ha sede in Montisi, Comune di San Giovanni d’Asso Via Del Castello, n°38
Art. 4) Simbolo dell’insegna è l’effige di un Castello con sopra un leccio e due bandiere ai lati.
Il motto della Contrada è "".
I colori della contrada sono bianco, giallo e blu.
Art. 5) I confini della Contrada sono delimitati dall’antica tradizione e dalle modifiche effettuate in passato di comune accordo con le Contrade
confinanti come segue:Via della Martinella e via Umberto I° con la Contrada del San Martino e Via Umberto I° (alla Colonna) con la Contrada della
Piazza.
Art. 6) Scopi della Contrada Castello sono:
- conservare, quale depositaria della vita collettiva della Contrada, il
patrimonio culturale e spirituale;
- favorire e promuovere ricerche storiche, conservare tutto quello che in
Contrada può costituire tradizione e notizie da tramandare;
- partecipare alla Giostra di Simone;
- esaltare lo spirito contradaiolo nelle persone più meritevoli con onorificenze e riconoscimenti;
- promuovere feste e manifestazioni collettive anche di svago o di ritrovo nello spirito e con la promozione delle tradizioni, usi e costumi della Contrada e del paese di
Montisi.
TITOLO II
Soci
Art. 7) I Soci, chiamati Contradaioli del Castello sono:
- tutte le persone nate e residenti entro i confini della Contrada;
- tutte le persone residenti in Montisi, entro i confini della Contrada da
almeno un anno;
- coloro che facendo parte di un’altra Contrada ne abbiano fatto richiesta
con giustificati motivi, previa ratifica del Consiglio Direttivo;
- coloro che non avendo la residenza in Montisi ne abbiano fatto
richiesta con giustificati motivi, previa ratifica del Consiglio Direttivo.
Art. 8) I Soci hanno diritto al voto nell’Assemblea Generale solo se in regola con il versamento della quota associativa.
Art. 9) La qualità di Socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per radiazione da parte del Consiglio Direttivo in seguito a condanna
pronunciata dall’Autorità Giudiziaria o per aver procurato gravissimi danni
morali e/o materiali alla Contrada e/o al Contradaiolo.
La radiazione deve essere richiesta con istanza scritta da un Socio avente
diritto al voto ed approvata dal Consiglio Direttivo con maggioranza di
almeno due terzi dei componenti con voto segreto.
TITOLO III
Organi della Contrada - Durata cariche - Onorificenze
Art. 10) Gli organi della Contrada sono:
- L’Assemblea Generale,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Capitano,
- I Vicecapitani,
- Il Tesoriere,
- Il Revisore.
Art. 11) L’Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria viene
convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo affissi murali almeno dieci giorni
prima della data di convocazione.
Art. 12) Gli affissi murali devono contenere:
- l’ordine del giorno,
- la data, l’ora e il luogo di riunione dell’adunanza.
Art. 13) L’Assemblea Generale ordinaria dovrà essere convocata annualmente dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla chiusura del
bilancio.
L’Assemblea Generale straordinaria dovrà essere convocata:
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
-quando sia stata fatta richiesta scritta e motivata con l’Ordine del giorno
da almeno venti Contradaioli aventi diritto al voto.
Art. 14) L’Assemblea Generale è presieduta dal Capitano.
L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione se sono
presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e dopo un'ora in
seconda convocazione con i Soci presenti aventi diritto al voto con un numero
minino di dieci.
Art. 15) I compiti dell’Assemblea Generale sono:
- approvare la relazione morale e finanziaria della gestione appena conclusa;
- procedere all’elezione del Consiglio Direttivo ogni due anni, salvo quanto
previsto dall’atto costitutivo;
- eleggere il Capitano;
- eleggere i Vicecapitani in numero massimo di tre;
- eleggere il Revisore.
Le votazioni per il Consiglio Direttivo, per il Capitano,il Vicecapitano e il
Revisore avvengono a scrutinio segreto con apposita scheda.
L’Assemblea si riserva la facoltà di effettuare ogni altra votazione per
alzata di mano.
Le delibere dell’Assemblea vengono prese a maggioranza semplice.
Durante l’Assemblea il Segretario deve redigere il verbale della riunione che
verrà sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Art. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad massimo di dodici membri eletti dall’Assemblea Generale e dai membri di
diritto.
Al Consiglio Direttivo compete:
- eleggere il Tesoriere;
- eleggere l’Incaricato alla gestione delle cucine e dei locali;
- eleggere l’Incaricato alla giostra ;
- eleggere il Segretario,
- predisporre il programma di massima delle manifestazioni;
- intraprendere tutte le iniziative ritenute idonee al raggiungimento
degli scopi di cui
all’art. 6;
- predisporre un bilancio preventivo di massima;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- concedere onorificenze.
Le riunioni consiliari sono valide con la presenza di metà più uno dei suoi
membri effettivi. Le delibere saranno approvate con voto favorevole della
maggioranza semplice; a parità di voti prevale quello del Capitano reggente.
Il Consiglio Direttivo determinerà i poteri ed i compiti dei membri eletti.
Il Consigliere che per motivi ingiustificati superi nell’arco dell’anno
cinque assenze alle riunioni del Consiglio Direttivo decadrà dalla carica e
verrà sostituito dal Socio che nelle votazioni avrà riportato il successivo
maggiore numero di voti.
Se per qualsiasi motivo venissero a mancare uno o più membri del Consiglio
Direttivo si procederà cooptando il Socio che avrà riportato nelle votazioni
assembleari il maggior numero di voti.
Se il Consigliere venuto a mancare dovesse ricoprire una carica, il Consiglio
Direttivo dovrà eleggere alla carica rimasta vacante un nuovo Consigliere.
Se venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si riterrà dimissionario
l’intero Consiglio Direttivo.
Esso tuttavia rimarrà in carica per l’espletamento dell’ordinaria
amministrazione, mentre il Capitano convocherà l’Assemblea Straordinaria di
Contrada per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo entro sessanta giorni.
In caso di dimissioni o mancanza del Capitano reggente; esso verrà sostituito
"pro tempore" da un membro del Consiglio Direttivo dallo stesso nominato il quale riunirà l’Assemblea per la nomina entro sessanta giorni dalla
sostituzione.
Art. 17) Il Revisore è eletto dall’Assemblea di Contrada ed ha il compito del controllo amministrativo della Contrada.
Il Revisore dura in carica 2 anni.
Art. 18) Il Capitano:
Il Capitano rappresenta la Contrada di fronte agli Enti, al Comune, alle
altre Contrade ed al Comitato della Festa oltre che ai terzi ed in giudizio
con potere di firma e legale rappresentanza, inoltre:
- sovrintende e decide nell’ambito delle attribuzioni ricevute dal Consiglio Direttivo la gestione della Giostra;
- riunisce il Consiglio Direttivo e ne determina l’ordine del giorno.
Il Capitano dura in carica 2 anni;
Art. 19) I Vicecapitani:
Sostituiscono il Capitano in caso di assenza o impossibilità temporanea.
Durano in carica quanto il Capitano e decadono con la Sua decadenza.
TITOLO IV
Patrimonio della Contrada - Entrate - Amministrazione - Scioglimento
Art. 20) Il patrimonio di Contrada è costituito da beni immobili, abiti, armi, sellerie, depositi bancari e postali ed effetti in genere oltre a
tutto quanto altro esistente nella sede, quali mobilio, trofei, bandiere e stendardi,.
Tutto ciò è affidato per la sua conservazione e custodia al Consiglio
Direttivo che potrà delegare con incarico specifico a persona di sua fiducia
i sopracitati compiti.
Annualmente, prima dell’Assemblea Generale, dovrà essere aggiornato
l’inventario.
I beni dell’Associazione sono inalienabili, ma il Consiglio Direttivo può
prendere decisione contraria valutando ogni singolo caso con maggioranza pari
a due terzi dei suoi membri. Per l’alienazione dei beni donati da terzi
occorre il preventivo benestare del donante o dei suoi eredi.
Per la realizzazione in proprio di vestiario ed accessori, il Contradaiolo
definisce con un responsabile individuato dal Consiglio Direttivo la linea, i
tessuti ed i colori.
La custodia del vestiario realizzato in proprio è affidato al Contradaiolo
stesso. Il Contradaiolo qualora non utilizzi il vestiario, ne permetterà
l’uso alla Contrada. La Contrada in ogni caso è la sola ed esclusiva
proprietaria di tutti i costumi.
Art. 21) Le entrate della Contrada sono costituite da:
a) il soldo che ogni Contrada riceve dal Comitato o da altri Enti;
b) ogni forma di donazione o di elargizione volontaria;
c) la raccolta di fondi tra i Contradaioli;
d) la quota associativa dei Soci;
e) gli introiti delle feste e delle cene.
Il Consiglio Direttivo determina annualmente l’importo del punto d) e
fissa i termini del loro versamento.
Art. 22) Al Tesoriere spetta il compito di tenere la contabilità dell’Associazione e di redigere il bilancio annuale.
Il Capitano ed il Tesoriere, con firma libera e disgiunta, possono aprire ed
operare sui conti correnti bancari o postali intestati alla Contrada
limitatamente alle disponibilità che i conti presentano.
L’esercizio sociale si chiude al 30 (trenta) settembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale dovrà essere redatto
il bilancio corredato da una relazione sull’andamento della gestione della
Contrada sottoscritta dal Tesoriere e dal Capitano ed avallata dal Revisore
mediante apposita relazione e sottoposto alla sua approvazione da parte
dell’Assemblea nelle modalità previste al precedente art. 14.
Art. 23) Scioglimento. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata.
L’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno due terzi
dei Soci aventi diritto al voto.
La delibera dovrà essere presa con maggioranza assoluta.
In caso di scioglimento l’Assemblea dovrà decidere anche la destinazione del
Patrimonio della Contrada che dovrà comunque essere devoluto Enti o Istituti
aventi analoghi scopi o in opere di beneficenza.
Art. 24) Norme non contemplate dallo Statuto.
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono per quanto
applicabili le norme e gli usi della Contrada ovvero le norme contenute nelle
leggi dello Stato.
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